Il Consiglio di Stato si pronuncia in ordine alla pratica del c.d. check in da remoto, consistente nella identificazione a distanza degli ospiti delle strutture ricettive a breve termine mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata.
Più specificamente, l’intervento dei Giudici di Palazzo Spada ha riguardato la circolare del Capo della Polizia che ha, da un lato, confermato l’obbligo previsto dall’art. 109 T.U.L.P.S. a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere di verificare l’identità degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti e, dall’altro, escluso la legittimità di eventuali procedure di check in da remoto, al fine di prevenire rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica in relazione all’eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche.
Nell’accogliere l’appello del Ministero dell’interno, volto alla riforma della pronuncia con cui il giudice di prime cure aveva annullato la Circolare ministeriale de qua, il Collegio ha anzitutto precisato che il provvedimento del Capo della Polizia non ha introdotto oneri ulteriori rispetto a quelli direttamente derivanti dalla norma primaria (art. 109 T.U.L.P.S.), essendosi limitato a ribadire la necessità per le strutture ricettive di adottare un sistema di verifica in grado – differentemente dai sistemi digitali di acquisizione di dati – di corrispondere in maniera adeguata all’esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica già poste alla base della previsione legislativa.
Il Consiglio di Stato, nel ritenere l’obbligo di identificazione de visu proporzionato allo scopo che è chiamato a perseguire (ostacolare l’accesso nelle strutture a soggetti non opportunamente identificati), ha poi chiarito che la disciplina in esame non produce alcun effetto punitivo del sistema delle locazioni brevi a vantaggio del settore alberghiero, posto che i due settori sono pienamente omologati e parimenti sottoposti all’obbligo di cui si discorre.
Su dette premesse, il massimo Giudice amministrativo non ha ravvisato alcuna distorsione dei principi di concorrenza e non discriminazione.

