I giudici amministrativi hanno sancito che le modalità per l’affidamento delle concessioni marittime, escludendo l’applicazione del Codice dei contratti pubblici ma garantendo i principi di pubblicità e massima partecipazione, coerenti con la procedura di evidenza pubblica, dovendo il seggio di gara attenersi alle regole della lex specialis (ai criteri di ammissibilità e valutazione delle domande, nonché alle modalità della gara). Nel caso di specie, è stato statuito che nelle procedure comparative per il rilascio di concessioni demaniali marittime, l’amministrazione, è vincolata al rigoroso rispetto della lex specialis, inclusa la previsione dell’esame delle istanze da parte di una commissione collegiale. È illegittima la valutazione effettuata dal solo dirigente in luogo della commissione a tre membri prevista dall’avviso, trattandosi di violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento che governano le procedure ad evidenza pubblica.
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