La Corte costituzionale sulla mancata previsione della circostanza attenuante della lieve entità nel furto con strappo (Corte costituzionale, sent. 27 novembre 2025, n. 171)

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 171 del 2025, ha stabilito che non è illegittima la mancata previsione della circostanza attenuante della lieve entità nel furto con strappo, ritenendo non fondate le questioni sollevate in proposito dai Tribunali di Firenze e di Milano. Più in particolare, la Corte non ha ravvisato la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena per la mancata previsione della circostanza attenuante della lieve entità, in considerazione dell’intrinseca gravità del furto con strappo, che è dimostrata dal fatto che esso si accompagna sempre a una intrusione nella sfera personale della vittima attraverso il contatto con l’autore del reato (sia pure mediato dal bene sottratto). I giudici costituzionali hanno affermato che si tratta di un reato “compatto” in relazione all’omogeneità della sua portata offensiva, sempre caratterizzata da una significativa violenza percepita dalla vittima. Infine, nella sentenza è stato anche ricordato che lo scippo presenta profili di pericolosità significativi, giacché potrebbe facilmente degenerare in un reato più grave e determinare ulteriori conseguenze dannose tali da alimentare una diffusa sensazione di insicurezza e frustrazione che incidono sulla qualità della vita, potendo condizionare le future decisioni relative ai propri spostamenti.

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