Violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale: è costituzionalmente illegittima l’esclusione dell’esimente per particolare tenuità del fatto (Corte cost., sent. 20 ottobre – 27 novembre 2025, n. 172)

Con la sentenza n. 172 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice. La disposizione impugnata, infatti, comporta l’esclusione automatica dell’esimente della particolare tenuità del fatto nei reati di violenza, minaccia e resistenza nei confronti di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria, determinando una preclusione rigida e generalizzata contrastante con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e individualizzazione della risposta sanzionatoria: anche in tali fattispecie, infatti, occorre una valutazione del caso concreto che non prescinda dalle modalità dell’azione e dall’offensività effettiva. La Corte ribadisce che la risposta penale non può fondarsi su divieti assoluti che introducano automatismi punitivi, ma dev’essere proporzionata e individualizzata. Nel caso di specie, dunque, la Corte sancisce che l’esimente della particolare tenuità del fatto non ammette deroghe irrazionali che ridonderebbero a scapito del reo, anche sul piano della funzione rieducativa della pena.

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