In tema di assegnazione della casa coniugale, l’assegnazione dell’immobile al coniuge collocatario
dei figli minori è giustificata dal mantenimento della stabile occupazione, anche in presenza di
temporanei trasferimenti legati a esigenze scolastiche. È compito del coniuge non convivente fornire
prova contraria e concrete evidenze di un cessato stabile legame con l’abitazione familiare.

