La Cassazione sulla personalizzazione del danno dinamico relazionale (Cass. Civ., Sez. III, ord. 4 novembre 2025, n. 29135)

In tema di risarcimento danni, l’operazione di personalizzazione impone al giudice di far emergere
e valorizzare specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, dandone
espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie
obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, in modo da superare le conseguenze
dannose “ordinarie”, da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit, già
previste e compensate dalla liquidazione tabellare, che non giustificherebbero alcuna
personalizzazione in aumento del risarcimento.

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