In tema di risarcimento danni, l’operazione di personalizzazione impone al giudice di far emergere
e valorizzare specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, dandone
espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie
obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, in modo da superare le conseguenze
dannose “ordinarie”, da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit, già
previste e compensate dalla liquidazione tabellare, che non giustificherebbero alcuna
personalizzazione in aumento del risarcimento.

