Con la sentenza n. 162 del 2025 la Corte costituzionale ha affrontato la questione del divieto di cumulo della pensione “Quota 100” con i redditi da lavoro subordinato, che comporta la sospensione della pensione per l’intero anno solare e la restituzione integrale dei ratei percepiti. Il problema è sorto per il giudice rimettente – il Tribunale di Ravenna – a seguito della sentenza della Corte di cassazione, Sez. lavoro, n. 30994/2024 che, richiamando la sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022, ha confermato la ridetta sospensione giustificando un limite più severo in ragione della “eccezionalità” della misura. Nella specie, il Tribunale di Ravenna ha ritenuto che la perdita totale del trattamento pensionistico per l’intero anno solare in cui il pensionato ha percepito redditi da lavoro dipendente, anche se di importo minimo, sia incompatibile con gli artt. 2, 3 e 38 Cost.
La Corte costituzionale, pronunciandosi sul punto, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità in quanto il giudice rimettente non aveva esperito la necessaria interpretazione costituzionalmente orientata della norma, atteso che l’interpretazione della Cassazione del 2024 non poteva ancora qualificarsi come diritto vivente. Pur non entrando nel merito, la Corte ha implicitamente riconosciuto che la disposizione è suscettibile di interpretazioni differenti, lasciando spazio a una lettura più proporzionata — cioè limitata ai soli mesi lavorati – da parte dei giudici di merito, in coerenza con i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e adeguatezza dei mezzi di vita (art. 38 Cost.), ma avendo al contempo riguardo alla sostenibilità del sistema previdenziale.

