NCC: per la Corte costituzionale i vincoli posti dal legislatore statale sono sproporzionati in quanto eccedenti i limiti della competenza statale in materia di «tutela della concorrenza» (Corte cost., sent. 24 settembre – 4 novembre 2025, n. 163)

Con la sentenza n. 163/2025 – con cui sono stati accolti i conflitti di attribuzione tra enti promossi dalla Regione Calabria contro il decreto interministeriale numero 226 del 2024 e le relative circolari attuative – la Corte costituzionale ha ritenuto che non rientri nelle competenze statali adottare atti che impongono obblighi e divieti agli esercenti il servizio di noleggio con conducente (NCC), tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata. Lo Stato ha, dunque, ecceduto la propria competenza in materia di «tutela della concorrenza», invadendo di fatto quella regionale relativa al «trasporto pubblico locale». La sentenza ha, di conseguenza, eliminato tre previsioni chiave che limitavano l’operatività degli esercenti NCC: 1) il vincolo temporale dei 20 minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC nei casi in cui quest’ultimo non parta dalla rimessa («misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva»); 2) il divieto di stipulare contratti di durata con operatori NCC a soggetti che svolgono, anche in via indiretta, attività di intermediazione (limitazione diretta dell’autonomia contrattuale); 3) l’utilizzo esclusivo dell’applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico (le attività di controllo sugli operatori NCC possono, infatti, essere garantite attraverso soluzioni alternative che siano più rispettose della libertà di iniziativa economica privata e del principio di neutralità tecnologica). La sentenza ridisegna l’equilibrio delle competenze tra Stato e Regioni nel settore del trasporto.

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