Confisca “allargata”: la Corte costituzionale ne chiarisce i limiti di legittimità (Corte cost., sent. 22 settembre – 7 novembre 2025, n. 166)

Con la sentenza n. 166 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze in merito alla confisca c.d. “allargata” dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 123/2023 (c.d. Decreto Caivano), con il quale il legislatore ha esteso tale misura anche ai reati di “piccolo spaccio”. Per il giudice rimettente l’estensione della confisca è da ritenere sproporzionato quando applicato a condotte di lieve entità e dubbia redditività. Invero, la Corte costituzionale, nel dichiarare infondate le questioni, ha precisato che la confisca allargata non è né irragionevole, né lesiva del diritto di proprietà, rilevando che ha natura di misura di sicurezza patrimoniale, non punitiva e tesa a impedire che il condannato conservi beni di probabile origine illecita. Pur confermando la legittimità dell’istituto, la Corte ne ha però ammesso una lettura restrittiva, precisando che: il giudice deve accertare uno squilibrio significativo tra redditi e beni; la sproporzione deve riferirsi a beni acquisiti in un periodo prossimo al reato; l’imputato deve poter contestare la presunzione di origine illecita allegando elementi plausibili; infine, la misura non si applica se il fatto risulta isolato o occasionale, privo di abitualità criminale. La Consulta ha ritenuto legittima anche la retroattività della confisca per reati commessi prima della riforma del 2023, poiché la misura è ripristinatoria e non configura una pena. Non sussiste, quindi, violazione del principio di irretroattività, né lesione dell’affidamento dell’imputato, trattandosi di beni già acquisiti in modo contrario alla legge.

Redazione Autore