Il principio di cui all’art. 1227, comma 1, c.c., riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale,
si applica anche nei confronti dei congiunti del danneggiato incapace che agiscono iure proprio,
escludendo l’eventualità di una ulteriore riduzione del danno risarcibile basata sulla responsabilità
vicaria dei genitori per omessa vigilanza o educazione della vittima minorenne, qualora la condotta
concorrente di quest’ultima non abbia il carattere dell’illecito.

