Dato atto che il precettore risponde per culpa in vigilando dell’illecito compiuto dagli allievi a lui affidati, anche se maggiorenni, la condotta posta in essere da persona dotata di completa capacità di discernimento o comunque vicina alla maggiore età comporta presunzione del caso fortuito, salva la possibilità, per la parte danneggiata, di dimostrare la prevedibilità della condotta dannosa o l’inadempienza dell’insegnante a uno specifico obbligo di vigilanza.
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