L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 del D.L. n. 69 del 1988, conv. in L. n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione – la cui ricorrenza deve essere provata dall’interessato – dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa, nonché della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, per cui il requisito reddituale non è una mera condizione di pagamento, ma un elemento costitutivo essenziale del diritto stesso, la cui prova spetta interamente al richiedente.
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