Con la sentenza n. 161 la Corte costituzionale ha dichiarato l’infondatezza e l’inammissibilità delle questioni relative alla legge della Regione Puglia (n. 41 del 2024) istitutiva, in via sperimentale, del servizio di psiconcologia per garantire assistenza psicologica ai pazienti oncologici. La Corte, contrariamente a quanto sostenuto dallo Stato, ha ritenuto la legge legittima poiché non ha istituito una nuova figura professionale rispetto a quanto previsto dalla legislazione statale e giacché si è limitata ad introdurre un servizio sperimentale di assistenza psicologica ai pazienti oncologici. In questo senso, la Corte ha affermato che la legge pugliese non ha istituito alcun nuovo albo professionale ed ha limitato l’erogazione del servizio di assistenza psicoterapeutica ai pazienti oncologici unicamente a psicologi o medici che abbiano conseguito un titolo di specializzazione in psicoterapia all’esito di un corso di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti riconosciuti, in conformità a quanto disposto dalla legge statale. Con riguardo alla paventata violazione dell’art. 117, co. 3, Cost, in materia di “coordinamento della finanza pubblica”, motivata dal piano di rientro dal disavanzo sanitario, secondo quanto sostenuto dallo Stato, la Regione non avrebbe potuto istituire il servizio di psiconcologia, ritenuto extra LEA, dovendosi limitare a garantire i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e, con essi, le sole spese obbligatorie. Tuttavia, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità giacché il Governo non ha adempiuto al proprio onere motivazionale, da valutare con particolare rigore nei giudizi proposti in via principale, limitandosi ad affermare in modo apodittico che le disposizioni regionali avrebbero violato il Piano di rientro ed i “successivi programmi operativi”, senza illustrare né l’uno né gli altri.
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