Nessun diritto di abitazione nella casa familiare in comunione tra il coniuge defunto e un terzo (Cass. Civ., Sez. II, sent. 14 agosto 2025, n. 23309)

Il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, sancito dall’art. 540 c.c. in favore del
coniuge sopravvissuto, sussiste qualora detto cespite sia di proprietà del de cuius ovvero in
comunione tra questi ed il coniuge superstite, mentre esso, al contrario, non sorge ove il bene sia in
comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo, non essendo in questo caso realizzabile l’intento del
legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge sopravvissuto il godimento pieno del bene oggetto
del diritto; in tale ultima evenienza, peraltro, non spetta a quest’ultimo neppure l’equivalente
monetario del citato diritto, nei limiti della quota di proprietà del defunto, poiché, diversamente, si
attribuirebbe un contenuto economico di rincalzo al diritto di abitazione che, invece, ha un senso
solo ove apporti un accrescimento qualitativo alla successione del coniuge sopravvissuto,
garantendo in concreto il godimento dell’abitazione familiare.

Redazione Autore