Legittimo il diniego dell’aggiunta del cognome paterno per l’assenza del padre dalla vita della figlia (Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 agosto 2025, n. 23905)

A seguito del riconoscimento della paternità, ai sensi dell’art. 262 c.c., è ammissibile l’attribuzione
del cognome del genitore che ha proceduto per secondo al riconoscimento del figlio, in aggiunta a
quello del genitore che ha per primo effettuato il riconoscimento, purché non arrechi pregiudizio al
minore, in ragione della cattiva reputazione del genitore lo stesso, e purché non sia lesiva
dell’identità personale del figlio, ove questa si sia già definitivamente consolidata, con l’uso del solo
primo cognome, nella trama dei rapporti personali e sociali. Di fatti, quando il giudice è chiamato a
valutare l’attribuzione del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori,
egli è investito ex art. 262, commi 2 e 3, c.c. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità
previste dalla disposizione in parola avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente
all’interesse del minore, da valutarsi in concreto e con esclusione di qualsiasi automaticità.

Redazione Autore