La determinazione dell’assegno di mantenimento per un figlio deve rispettare il principio di
proporzionalità secondo le disposizioni dell’art. 337 ter comma 4 c.c., tenendo conto delle risorse
economiche di entrambi i genitori, incluse le variazioni reddituali intervenute. La mancata
valutazione comparativa delle capacità economiche delle parti alla luce delle denunce dei redditi
costituisce motivo di cassazione della sentenza d’appello.

