Il mantenimento dei figli va ridefinito in base ai redditi attuali dei genitori (Cass. Civ., Sez. I, ord. 14 luglio 2025, n. 19288)

La determinazione dell’assegno di mantenimento per un figlio deve rispettare il principio di
proporzionalità secondo le disposizioni dell’art. 337 ter comma 4 c.c., tenendo conto delle risorse
economiche di entrambi i genitori, incluse le variazioni reddituali intervenute. La mancata
valutazione comparativa delle capacità economiche delle parti alla luce delle denunce dei redditi
costituisce motivo di cassazione della sentenza d’appello.

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