Con la sentenza n. 118, con riferimento all’art. 9, co. 1, del d. lgs. n. 23 del 2015, la Corte costituzionale
ha affermato che, nel caso di licenziamenti illegittimi intimati da un datore di lavoro che non
raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, commi 8 e 9, dello Statuto dei lavoratori (e cioè
non occupi più di quindici lavoratori presso un’unità produttiva o nell’ambito di un Comune e
comunque non occupi più di sessanta dipendenti), l’ammontare delle indennità risarcitorie «non
può in ogni caso superare il limite di sei mensilità» dell’ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.
Più in particolare, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale, l’imposizione di un limite
massimo, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento, aggiungendosi alla previsione del
dimezzamento degli importi indicati all’ art. 3 (co. 1 e 4) e all’art. 6 (co. 1) del d. lgs. n. 23 del 2015,
fa sì che l’ammontare dell’indennità sia circoscritto entro una forbice così limitata da non consentire
al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del
danno sofferto dal lavoratore licenziato illegittimamente, né da assicurare la funzione deterrente
della stessa indennità nei confronti del datore di lavoro.
Inoltre, la Corte ha espresso l’auspicio di un intervento del legislatore sul tema dei licenziamenti di
dipendenti di imprese sotto-soglia, in considerazione del fatto che, nella legislazione europea e in
quella nazionale il criterio del numero dei dipendenti non costituisce l’esclusivo indice rivelatore
della forza economica dell’impresa e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti
illegittimi.

