In materia di gestione dei rifiuti portuali, l’esenzione dall’obbligo di adottare il piano di raccolta e
gestione dei rifiuti, prevista dall’articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197
per i piccoli porti non commerciali, deve essere interpretata restrittivamente e può applicarsi
esclusivamente ai porti che soddisfano cumulativamente tre condizioni: 1) essere interessati da un
traffico scarso o sporadico solo ed unicamente di imbarcazioni da diporto; 2) avere impianti portuali
già integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale; 3) garantire agli utenti l’accesso alle
informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti.

