Con la sentenza n. 96 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di
costituzionalità dell’art. 14, co. 2, del d. lgs. n. 286 del 1998, sollevate dal Giudice di pace di Roma,
in riferimento sia agli artt. 13, co. 2, e 117, co. 1, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 5, par. 1, della
CEDU) sia agli artt. 2, 3, 10, co. 2, 24, 25, co. 1, 32 e 111, co. 1, della Costituzione.
Il Giudice di pace di Roma, chiamato a convalidare provvedimenti di trattenimento di stranieri in
un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) ha sollevato questione di costituzionalità con riguardo
al trattenimento secondo modalità e procedimenti non disciplinati da una normativa di rango
primario, in violazione della riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13, co. 2, Cost. Il Giudice di
pace lamentava, inoltre, l’omessa previsione di standard minimi di tutela giurisdizionale, con
disparità di trattamento rispetto ai detenuti in carcere, che usufruiscono delle garanzie
dell’ordinamento penitenziario.
Nella citata sentenza, la Corte costituzionale ha riaffermato che il trattenimento nei CPR implica un
«assoggettamento fisico all’altrui potere», incidente sulla libertà personale ed ha ritenuto sussistente
il vulnus denunciato con riguardo alla riserva assoluta di legge, in quanto la disposizione censurata
reca una normativa del tutto inidonea a definire, con sufficiente precisione, quali siano i «modi»
della restrizione, ovvero quali siano i diritti delle persone trattenute nel periodo (che potrebbe anche
essere non breve) in cui sono private della libertà personale, disciplina rimessa, quasi per intero, a
norme regolamentari e a provvedimenti amministrativi discrezionali.
Tuttavia, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 13, co. 2, e 117, co. 1, Cost. sono state dichiarate
inammissibili, giacché la Corte ha evidenziato che non è ad essa consentito porre rimedio al
riscontrato difetto, ricadendo sul legislatore il dovere ineludibile di introdurre una normativa
compiuta che assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona trattenuta.
Anche la questione riferita agli artt. 2, 3, 10, co. 2, 24, 25, co. 1, 32 e 111, co. 1, Cost. è stata dichiarata
inammissibile per incompleta ricostruzione del quadro normativo, riguardo all’operatività, a tutela
dei diritti della persona trattenuta, oltre che dello strumento risarcitorio generale di cui all’art. 2043
del cc e del rimedio di cui all’art. 700 del cpc.

