Non può ritenersi ostativa all’accertamento del rapporto genitoriale la mera interruzione del contatto tra il minore e il genitore sociale, qualora tale interruzione non sia riconducibile alla volontà di quest’ultimo, ma sia stata determinata da condotte preclusive del genitore biologico o dalla elevata conflittualità fra i partner, o sia stata condizionata dalla concreta ed insuperabile impossibilità del genitore sociale di proseguire la frequentazione e consolidare ulteriormente il rapporto. In tal caso, l’eventuale discontinuità della relazione non può essere valutata in senso sfavorevole rispetto alla posizione del genitore sociale, né può compromettere l’accertamento della sussistenza dei presupposti per l’adozione, atteso che, nelle more di questo giudizio, la disponibilità materiale del minore è rimessa al genitore legale, il quale è in grado, anche unilateralmente, di incidere sull’effettività della relazione tra il minore e il genitore sociale, limitandone o impedendone la frequentazione.
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