Diritto di abitazione del coniuge superstite è incompatibile con la comunione con terzi (Cass. Civ., Sez. V, ord. 28 aprile 2025, n. 11095)

Ai sensi dell’art. 540, secondo comma, c.c., il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite
sulla casa adibita a residenza familiare durante la vita del de cuius è configurabile solo se l’immobile
era di proprietà esclusiva del de cuius o in comunione tra costui e il coniuge superstite. Tale diritto
non sorge se l’abitazione è in comunione con terzi, rendendo inapplicabile l’intento del legislatore di
assicurare al coniuge superstite il godimento pieno del bene.

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