Con la sentenza in oggetto, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera f), primo periodo, della
legge di ordinamento penitenziario, limitatamente all’inciso «ad una durata non
superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma
dell’articolo 10». I giudici della Corte hanno ritenuto che il limite massimo di due ore al
giorno, stabilito dalla norma censurata in seguito al dimezzamento operato dalla legge
numero 94 del 2009, non sia ragionevole, né conforme alla finalità rieducativa della
pena, in quanto, «mentre comprime, in misura ben maggiore del regime ordinario, la
possibilità per i detenuti di fruire di luce naturale e di aria, nulla fa guadagnare alla
collettività in termini di sicurezza, alla quale viceversa provvede, e deve provvedere,
l’accurata selezione del gruppo di socialità, unitamente all’adozione di misure che
escludano la possibilità di contatti tra diversi gruppi di socialità».
La Corte ha così sottolineato come «l’ampliamento delle ore della giornata in cui i
detenuti in regime speciale possono beneficiare di aria e luce all’aperto contribuisce a
delineare una condizione di vita penitenziaria che, non solo oggettivamente, ma anche
e soprattutto nella percezione dei detenuti, possa essere ritenuta più rispondente al
senso di umanità».

