Con la sentenza in oggetto, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo numero 504 del 1992 sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, con riferimento al regime ICI per le annualità anteriori al 2012, sul presupposto che essa, riguardo agli immobili ecclesiastici a “uso misto” (in parte religioso e in parte commerciale), ma unitariamente accatastati, non avrebbe consentito, ai fini dell’esenzione d’imposta, lo «scorporo delle superfici», in base alla loro effettiva destinazione.
Sulla ricostruzione del quadro normativo operata dal rimettente ha dichiarato inesatta l’individuazione del parametro dallo stesso effettuata, soprattutto perché il rimettente non ha tenuto conto dell’incidenza del diritto dell’Unione europea, viceversa determinante nello sviluppo della normativa interna sulla tassazione immobiliare degli enti non commerciali; infine, l’ordinanza di rimessione non ha chiarito se il fabbricato
di causa fosse all’epoca frazionabile, sì da consentire, ancor prima che l’onere di frazionamento fosse formalizzato nel regime dell’IMU (imposta subentrata all’ICI), quello «scorporo delle superfici» la cui possibilità è oggetto della questione. Da ultimo, la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità costituzionale sulle disposizioni del Concordato lateranense, e sulle modificazioni ad esso apportate, viene ricondotto dalla propria giurisprudenza non all’art. 117 c. 1 Cost., bensì all’art. 117 c. 2 Cost., ai sensi del quale i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica «sono regolati dai Patti Lateranensi»

