La Corte costituzionale si pronuncia sulla prova minorile “semplificata” del “Decreto Caivano” (Corte cost., sent. 10 febbraio – 6 marzo 2025, n. 23)

Con sentenza n. 23 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 27-bis, co. 2, D.P.R. n. 448/1988, n. 448, inserito dall’ 8, comma l, lettera b), del d. l. n.
123/2023, conv., con modif., nella l. n. 159/2023, nella parte in cui indica il «giudice per le indagini
preliminari», anziché il «giudice dell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 50-bis, co. 2, del r. d. 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)». Tale disposizione è stata ritenuta lesiva dell’art.
31, co. 2, Cost. in quanto la prova minorile c.d. “semplificata” da essa introdotta richiede, al pari
della messa alla prova minorile ordinaria, la presenza di un organo giudicante la cui composizione
sia pedagogicamente qualificata e del sostegno continuo dei servizi minorili, in difetto dei quali la
prova del giovane non raggiunge la finalità costituzionale sua propria, piegandosi verso la logica,
completamente diversa, dell’istituto per adulti.. Le ulteriori censure, sulla base di una
interpretazione adeguatrice al favor minoris, sono state dichiarate non fondate «nei sensi di cui in
motivazione».

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