L’allontanamento dalla casa familiare ininfluente sulla crisi non è motivo di addebito della separazione (Cass. Civ., Sez. I, ord. 28 gennaio 2025, n. 2007)

L’allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è
fortemente pregnante come motivo di addebito, purché abbia assunto efficacia causale nella
determinazione della crisi coniugale, salvo che la convivenza fosse già in quel momento intollerabile;
l’incidenza causale va esclusa quando il giudice del merito, al quale solo spetta il potere – dovere di
scegliere gli elementi di prova, con valutazioni in fatto incensurabili in sede di legittimità, abbia
ritenuto l’allontanamento concordato tra i coniugi di carattere non definitivo, e qualora abbia
appurato che la relazione extraconiugale del marito è stata intrattenuta successivamente
all’insorgere della crisi.

Redazione Autore