Illegittimo il rifiuto dei genitori all’emotrasfusione del figlio in caso di sangue proveniente da donatori vaccinati (Cass. Civ., Sez. I, ord. 3 febbraio 2025, n. 2549)

Irragionevole la richiesta dei genitori di un minore affetto da una grave malformazione cardiaca
rappresentata ai sanitari, di prestare il consenso alla trasfusione, solo a condizione che il sangue
provenisse da donatori non vaccinati contro il COVID-19, attivandosi per raccogliere personalmente
la disponibilità di donatori rispondenti al suddetto requisito.
Nel contrasto tra l’opinione dei genitori e quella dei medici in conformità all’articolo 12 della
Convenzione di New York, occorre individuare il miglior interesse del minore che nel caso in esame
era la tutela della sua salute.
Il giudice deve fondare la propria scelta su un’opinione scientifica tiene conto del fatto che gli studi
scientifici hanno sempre un margine di fallibilità e possono essere nel futuro smentiti e che nessun
trattamento medico è assolutamente sicuro, comportando sempre un margine di rischio più o meno
rilevante. La scelta tra più teorie scientifiche ha un aspetto del libero convincimento del giudice del
merito al quale è rimesso prudente apprezzamento delle prove.
La richiesta di trasfusioni da donatori non vaccinati appare essenzialmente una scelta di coscienza
religiosa sulla base dell’interpretazione individuale di un testo di dottrina, ma che in ogni caso non
può essere imposta al minore se non all’esito di un’adeguata valutazione ponderazione dei suoi
diritti ed interessi che sono suoi e non del nucleo familiare di cui fa parte; in alcuni casi possono
identificarsi con quelli del nucleo familiare, ma in altri divergere e del rispetto di questi diritti ed
interessi, il giudice deve farsi garante.

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