L’impegno di un figlio in un percorso di formazione specializzante e di acquisizione delle necessarie
competenze da spendere in futuro nel settore lavorativo di riferimento, la ricerca di un’occupazione,
pur non corrispondente alla professionalità acquisita, alle proprie aspirazioni e al suo titolo di
studio; l’esiguità della retribuzione e la durata del (precario) rapporto lavorativo sono tutti elementi
attestanti la sua volontà di “affrancarsi” dal mantenimento paterno e dimostrativi della mancanza di
responsabilità per il mancato ottenimento di un impiego tendenzialmente stabile nel tempo in grado
di assicurargli un’effettiva autosufficienza reddituale (non desumibile dallo svolgimento di lavori
“part time”).

