Il potere discrezionale del giudice nell’attribuzione del cognome al minore in caso di riconoscimento non contestuale (Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 gennaio 2025, n. 1492)

In caso di riconoscimento non contestuale da parte dei genitori non coniugati, l’art. 262 cod. civ.
conferisce al giudice il potere discrezionale di decidere, in base al superiore interesse del minore, se
aggiungere o sostituire al cognome materno quello paterno. Questo potere non è subordinato ad
automatismi e deve tener conto dell’ambiente in cui il minore è cresciuto fino al momento del
riconoscimento da parte del padre.

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