Il mantenimento genitoriale del figlio maggiorenne perdura qualora la condizione di persistente
mancanza di autosufficienza economico reddituale del figlio maggiorenne dipenda in via diretta ed
in modo incolpevole, da peculiari e specifiche ragioni individuali di salute, quali una grave forma
di depressione, che avevano, di fatto, impedito al ragazzo di reperire una attività lavorativa. In
particolare la Corte di merito ha rimarcato che il figlio era affetto da depressione maggiore
cronicizzata, disturbo post traumatico da stress e insonnia reattiva, causate dagli episodi di
aggressività fisica e verbale posti in essere dal padre nei confronti della madre, che avevano
profondamente turbato il giovane, al quale era stata riconosciuta una provvidenza in relazione alla
sua infermità riconosciuta come invalidante.

