Con la sentenza numero 4, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1-bis, co.
1, del d.l. n. 145 del 2023 nella parte in cui imponeva, per il solo personale dell’Ispettorato nazionale
del lavoro, lo scomputo di un’indennità premiale dalle somme da riconoscere per l’anno 2022 a titolo
di perequazione dell’indennità di amministrazione. La Corte ha accolto la censura del Tribunale di
Milano (in funzione di giudice del lavoro) in relazione al deficit di ragionevolezza, per aver operato
una compensazione tra «emolumenti aventi natura e funzione affatto diverse». In particolare, la
Corte ha ritenuto non praticabile tale compensazione osservando che l’indennità di amministrazione
che spetta agli ispettori del lavoro viene corrisposta a titolo di compenso incentivante collegato alla
mera presenza in servizio, senza alcun riferimento al raggiungimento di specifici obiettivi o alle
particolari condizioni di svolgimento del rapporto di lavoro.
Secondo quanto statuito dall’articolo 32-bis del d.l. n. 50 del 2022 l’indennità una tantum non ha
inteso compensare l’ordinaria attività del personale dell’Ispettorato, bensì «dare riconoscimento
all’impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l’attuazione delle misure previste nel PNRR». Per la Corte, tale aggravio di lavoro trova riscontro nelle disposizioni di cui al
d.l. n. 146 del 2021 il quale, da un lato, ha incrementato le competenze dell’Ispettorato in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dall’altro, proprio in conseguenza di tale
ampliamento, ha aumentato di oltre mille unità l’organico di tale ente, autorizzandolo a bandire
procedure concorsuali pubbliche, che si sono concluse, tuttavia, solo negli ultimi mesi dell’anno 2022. Dunque, per la Corte, in definitiva, a fronte di un “premio” corrisposto nel 2022 in ragione di
carichi di lavoro momentaneamente più gravosi (in quanto da svolgersi prima del programmato
aumento di organico) e ulteriori rispetto a quelli “ordinari”, che giustificano invece la
corresponsione dell’indennità di amministrazione, risulta manifestamente irragionevole prevedere
lo scomputo di tale emolumento dagli incrementi dovuti per quest’ultima.

