Con la sentenza n. 1 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 5, co. 2-bis, e 3, co. 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 novembre 2005, n. 15, nella parte in cui richiedono, per l’assegnazione dell’alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo. Il requisito della residenza protratta, nella sua rigidità, «pregiudica proprio chi sia costretto a trasferirsi di frequente, per le precarie condizioni di vita, e perciò si trovi in uno stato di più grave disagio» e presenta una più accentuata incidenza lesiva con riguardo ai «soggiornanti di lungo periodo, i quali, pur potendo vantare la permanenza quinquennale, necessaria per conseguire il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, più difficilmente cumulano i dieci anni di residenza richiesti dalla disposizione censurata». Inoltre, la residenza pregressa, riferita all’intero territorio nazionale, neppure rispecchia un significativo radicamento nel territorio dell’ente deputato al riconoscimento della prestazione e non corrobora alcuna «prognosi di stanzialità». Pertanto, la normativa impugnata è da ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto contrastante con i princìpi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con l’art. 117, I e V comma, Cost., in relazione al principio di parità di trattamento dei soggiornanti di lungo periodo rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, nei settori delle prestazioni sociali e dell’accesso all’alloggio.
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