Il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come
necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese,
ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile
attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di
contratti di lavoro anche a tempo determinato.
In tema di espulsione del cittadino straniero, in ossequio al disposto dell’art. 8 CEDU, va riconosciuta
autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo,
ai fini della decisione sulla convalida, i legami sociali che il cittadino straniero alleghi di avere
intrattenuto sul territorio nazionale.

