Il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di fissazione di specifici limiti di età nel settore dei
reclutamenti militari.
Nel caso di specie, un abbassamento dell’età del personale risulta ragionevole e rispettoso dei
principi costituzionali di uguaglianza e di non discriminazione, assicurando il possesso nel tempo
di determinati requisiti fisici necessari per lo svolgimento di peculiari attività.
Ritengono i Giudici di Palazzo Spada che il principio di portata generale della parità di trattamento
in base all’età ammette specifiche deroghe giustificate in ragione della natura dell’attività lavorativa,
del contesto in cui essa viene espletata o comunque di oggettive necessità organizzative
dell’amministrazione.
Del resto, sul piano della normativa sovranazionale, una ragionevole e proporzionata limitazione
all’accesso al lavoro fondata sull’età, nei casi di selezioni basate sul possesso di ‘particolari capacità
fisiche’, è consentita. Pertanto, la legittimità della finalità perseguita dal legislatore nazionale e la
proporzionalità dei requisiti richiesti ai candidati escludono la sussistenza dei presupposti per la
rimessione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Sul fronte della pregiudiziale costituzionale ‘interna’, è stato poi ancora osservato che ben può il
legislatore ordinario garantire il diritto al lavoro regolandone l’esercizio anche in relazione ai
requisiti di accesso.
Conseguentemente, si deve ritenere legittima la fissazione di requisiti d’età purché essi non siano
determinati in modo arbitrario o irragionevole e restino immuni da ingiustificate disparità di
trattamento.

