La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di trattenimento di un richiedente protezione internazionale(CGUE, Prima Sezione, 04 ottobre 2024, C-387/24)

L’articolo 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2013/33/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale, e l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.
604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o
da un apolide, letti alla luce degli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che non
prevede l’obbligo, in capo all’autorità giudiziaria competente, di disporre il rilascio di un cittadino
di un paese terzo, che è trattenuto conformemente a una misura adottata in base alla direttiva
2008/115, con la motivazione che tale persona, il cui trattenimento era stato disposto in un primo
tempo in virtù di una misura adottata in base al regolamento n. 604/2013, non era stata liberata
immediatamente dopo la constatazione che quest’ultima misura era divenuta illegittima.

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