La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di politica in materia di asilo e di immigrazione (CGUE, Nona Sezione, 12 settembre 2024, C-352/23)

La direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che uno Stato membro conceda un diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo per motivi che non presentano alcun collegamento con l’economia generale e con gli obiettivi di detta direttiva, purché questo diritto di soggiorno si distingua chiaramente dalla protezione internazionale concessa a titolo di tale direttiva. L’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che non sia in grado di procedere all’allontanamento di un cittadino di un paese terzo entro i termini fissati ai sensi dell’articolo 8 di detta direttiva deve rilasciare a tale cittadino una conferma scritta del fatto che, pur soggiornando egli irregolarmente nel territorio di tale Stato membro, la decisione di rimpatrio che lo riguarda non verrà temporaneamente eseguita. Gli articoli 1, 4 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letti in combinato disposto con la direttiva 2008/115, devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non è tenuto a concedere, per cogenti motivi umanitari, un diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo che risieda attualmente in maniera irregolare nel suo territorio, indipendentemente dalla durata del soggiorno di detto cittadino in tale territorio. Tuttavia, fintanto che non si sia proceduto al suo allontanamento, tale cittadino può avvalersi dei diritti che gli sono riconosciuti sia dalla Carta dei diritti fondamentali sia dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva sopra citata. Inoltre, qualora tale cittadino rivesta anche la qualità di richiedente protezione internazionale, autorizzato a restare nel territorio del suddetto Stato membro, egli può avvalersi anche dei diritti sanciti dalla direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

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