Il caso esaminato dalla Corte riguarda la risoluzione dell’accordo di custodia e affidamento di una persona transgender nei confronti di due minori in seguito alla decisione del primo di intraprendere un percorso di cambiamento di identità di genere. A tale riguardo, la Corte ha preliminarmente ribadito che la relazione tra una famiglia affidataria e un minore affidato che abbiano vissuto insieme per molti mesi possa essere considerata equivalente alla vita familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU nonostante la mancanza di una relazione biologica tra loro. Pertanto, nel caso di specie, è indubbio che la cessazione della custodia dei minori da parte del ricorrente abbia comportato la rottura di tale relazione e abbia quindi costituito un’interferenza con il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita familiare, come garantito dall’articolo 8 della Convenzione. Una interferenza che, seppure prevista dal diritto nazionale, era stata giustificata dalle autorità nazionali esclusivamente sulla base della diagnosi di “transessualismo” del ricorrente, del suo cambiamento di identità di genere e della conseguente rottura della famiglia tradizionale, definita nel diritto interno come un’unione tra un uomo e una donna; un cambiamento che a parere dei tribunali nazionali avrebbe potuto influenzare lo sviluppo fisico, spirituale e morale dei minori. A tal proposito, la Corte non manca di osservare come la decisione dei tribunali non si sia fondata su un esame approfondito dell’intera situazione familiare e di tutta un’altra serie di fattori che avrebbero consentito una valutazione più equilibrata e ragionevole del caso, in assenza di qualsiasi prova che dimostrasse che il cambiamento di identità di genere del ricorrente avrebbe potuto in qualche modo essere dannoso per i minori. Alla luce di quanto osservato, i giudici hanno quindi concluso nel senso di ritenere che vi sia stata una violazione sia dell’art. 8 della Convenzione nei confronti del ricorrente.
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