Illecito aquiliano. Sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni da illecito aquiliano, ancorché liquidata all’attualità, vanno sempre conteggiati gli interessi c.d. «compensativi» con decorrenza dal momento dell’illecito (Cassazione Civile, ord. 17 aprile 2024, n. 10376)

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, intervenendo in tema di corresponsione della
somma dovuta a titolo di risarcimento danni da illecito aquiliano ha affermato che, mentre è corretto
non procedere alla “rivalutazione”, essendo stata quantificata “all’attualità” la somma dovuta a
titolo di risarcimento (sicché non avrebbe avuto ragione d’essere la funzione di “reintegrazione” del
valore del bene perduto, propria della rivalutazione), gli interessi devono essere autonomamente
conteggiati, data la loro differente funzione “compensativa” del pregiudizio (ulteriore, oltre a quello
costituito dalla lesione del diritto cagionata dall’illecito) consistente nel ritardato pagamento della
somma che esprime in termini monetaria l’entità del danno subito.

Redazione Autore