Il Consiglio di Stato interviene in tema di espropriazione e, in particolare, in materia di acquisizione sanante ex art. 42 bis TU n. 327/2001. All’esito di un complesso iter processuale, veniva annullato il provvedimento con cui l’Ente comunale aveva disposto l’acquisizione al proprio patrimonio anche di terreni di proprietà della società ricorrente, per mancanza di un utilizzo del bene per finalità di interesse pubblico. Soltanto la sussistenza del detto presupposto può, infatti, consentire all’amministrazione, in assenza di un valido titolo legittimante, di utilizzare la proprietà privata. L’istituto in esame, oggetto di interventi da parte dell’Adunanza Plenaria, ha nel tempo raggiunto una disciplina più rispondente ai principi di legalità e di effettività della tutela soprattutto in riferimento alla nozione di proprietà prescritta dalla nostra Carta Costituzionale ed alla funzione economica sociale ex art. 42 Cost.. Questo allineamento da parte della giurisprudenza e del legislatore discende poi dal progressivo avvicinamento ai dettami della Corte Edu. La nuova disposizione introduce una norma di natura eccezionale la quale necessita di un’esegesi rigorosa che sia, ad un tempo, conforme al sistema di tutela della proprietà privata disegnato dalla CEDU ma anche del valore costituzionale della funzione sociale della stessa sancito dall’art. 42, co. 2, Cost. (che costituisce il fondamento del potere attribuito alla P.A.), da attuare secondo un approccio metodologico basato su una visione sistemica, multilivello e comparata della tutela dei diritti, a sua volta incentrata su una valutazione unitaria dell’ordinamento, quale risultante dall’interazione fra norme (interne e internazionali) e principi delle Corti (interne e sovranazionali). Pertanto, il provvedimento ablatorio finale deve contenere l’indicazione del percorso motivazionale – rafforzato, stringente e assistito da garanzie partecipativo rigorose – da cui evincere come l’apprensione coattiva sia stata l’extrema ratio per la tutela di imperiose esigenze pubbliche.
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