In tema di protezione internazionale, la valutazione del rischio per l’incolumità del richiedente omosessuale in caso di rimpatrio può essere sorta anche in un momento successivo alla sua partenza, dando così luogo ad una esigenza di protezione “sur place”; non potendosi valorizzare le modalità di espressione dell’inclinazione sessuale del richiedente in modo da condizionare in via esclusiva la valutazione di credibilità del racconto, in quanto la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali profili in cui si realizza l’esplicazione della personalità umana, dovendo il giudice procedere al vaglio di verosimiglianza del racconto in base ai criteri di cui all’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, tenendo altresì conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente”, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati.
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