Il ricorso ad operazioni di maternità surrogata, a prescindere dalle modalità della condotta e dagli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane. Di conseguenza, non è automaticamente trascrivibile in Italia il provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza l’originario atto di nascita, che indichino il genitore d’intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico. Il minore nato all’estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d’intenzione, attraverso l’istituto dell’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d) l. n. 184 del 1983.
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