La questione sottoposta al giudizio della Corte Edu trae origine dalla domanda proposta dal ricorrente il quale, all’epoca dei fatti, era un minore non accompagnato e richiedente protezione internazionale e che per quasi sei mesi sarebbe rimasto privo di un alloggio, senza accesso a beni di prima necessità e senza un tutore legale permanente nominato dalle autorità. Con precipuo riferimento al divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti, contenuto all’art. 3 della Convenzione, la Corte ribadisce che tale disposizione, combinata con l’art. 1, impone agli Stati di adottare ogni misura necessaria per evitare che le persone assoggettate alla loro giurisdizione siano sottoposte a simili trattamenti, specie se bambini o altre persone vulnerabili; la Corte ribadisce inoltre che nelle cause relative all’accoglienza di minori stranieri, accompagnati o non accompagnati, si deve tenere presente che la situazione di estrema vulnerabilità del minore è decisiva e prevale sullo status di straniero soggiornante illegalmente. Tali considerazioni appaiono di estremo rilievo nel caso di specie, ove il ricorrente, soltanto dopo più di sei mesi dal suo arrivo in Grecia, è stato collocato in un centro di accoglienza per minori non accompagnati. In particolare, la Corte osserva come le autorità nazionali abbiano abbandonato il ricorrente a se stesso, senza accesso ad un alloggio stabile e senza poter soddisfare alcuno dei suoi bisogni più elementari. A ciò si aggiunga che le autorità, mancando di soddisfare ogni obbligo di cura e di protezione, non hanno adottato alcuna misura per tutelare il ricorrente il quale, già all’atto di presentazione della domanda di protezione internazionale, aveva denunciato il suo traumatico passato familiare. Per tutti questi motivi, la Corte ritiene che il ricorrente si sia trovato, a causa dell’azione delle autorità, in una situazione inumana e degradante contraria all’articolo 3 della Convenzione, accertando quindi l’inadempimento dello Stato convenuto.
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