Ove sia intervenuta confisca avente ad oggetto il profitto del reato ai sensi dell’art. 322 ter c.p., ovvero ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, deve tenersi conto nella quantificazione del danno risarcibile in favore del soggetto pubblico, danno costituito da quanto indebitamente percepito dall’autore del reato, del valore economico dell’oggetto della disposta confisca.
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