Il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la
profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e
solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza, ma deve esserci comunque una
incidenza sull’intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà.