Per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale occorre l’allegazione di un rapporto affettivo (Cass. Civ., Sez. III, ord. 15 novembre 2023, n. 31867)

Il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la
profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e
solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza, ma deve esserci comunque una
incidenza sull’intimità della relazione, sul reciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà.

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