L’articolo 15 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, dev’essere interpretato nel senso che al fine di stabilire se un richiedente protezione internazionale possa beneficiare della protezione sussidiaria, l’autorità nazionale competente deve esaminare tutti gli elementi pertinenti, relativi sia alla situazione individuale e alle circostanze personali del richiedente, sia alla situazione generale nel paese d’origine, prima di individuare il tipo di danno grave che tali elementi consentono eventualmente di comprovare. L’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95 dev’essere interpretato nel senso che al fine di valutare l’esistenza di un rischio effettivo di subire un danno grave ai sensi di tale disposizione, l’autorità nazionale competente deve poter prendere in considerazione elementi relativi alla situazione individuale e alle circostanze personali del richiedente diversi dalla mera provenienza da una zona di un determinato paese in cui si verificano i «casi più estremi di violenza generale», ai sensi della sentenza della Corte EDU del 17 luglio 2008, NA. c. Regno Unito. L’articolo 15, lettera b), della direttiva 2011/95 dev’essere interpretato nel senso che l’intensità della violenza indiscriminata nel paese d’origine del richiedente non può attenuare il requisito dell’individualizzazione dei danni gravi definiti da tale disposizione.
Post correlati
L’accertamento del dolo nel delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. (Cass. Pen., Sez. V, 11 febbraio 2026 – 3 aprile 2026, n. 12616)
16 Aprile 2026
La Cassazione si pronuncia sulla sussistenza del rapporto di specialità tra le fattispecie di cui agli artt. 570 e 570-bis c.p. (Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 2026 – 1 aprile 2026, n. 12321)
16 Aprile 2026
Il Consiglio di Stato interviene in tema di rimodulazione di incentivi alla produzione di energia elettrica (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 20 marzo 2026, n. 2397)
16 Aprile 2026
In materia di recupero degli emolumenti indebitamente percepiti dai militari (Consiglio di Stato, sez. II, sent. 16 marzo 2026, n. 2174)
16 Aprile 2026
Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’impugnazione delle valutazioni della commissione di avanzamento da parte dell’ufficiale promosso che contesta la posizione in graduatoria (Consiglio di Stato, sezione II, 21 marzo 2026, n. 2398)
16 Aprile 2026

