L’articolo 17 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 46, paragrafo 1, lettera g), l’articolo 47, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 53, paragrafo 1, di tale direttiva, nonché con l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: qualora i diritti di una persona siano stati esercitati, in applicazione di detto articolo 17, tramite l’autorità di controllo competente e tale autorità informi detta persona dell’esito delle verifiche effettuate, quest’ultima deve disporre di un ricorso giurisdizionale effettivo avverso la decisione di detta autorità di concludere il processo di verifica. Dall’esame della seconda questione non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2016/680.
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