In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico richiesto ai fini dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo ostativo elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che sia stato quantomeno avviato un siffatto processo critico che induca a ritenere verosimilmente proficuo l’affidamento in prova.
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