Atti repentini e violenza sessuale in un caso di coniugi separati ma conviventi (Cass. Pen., sez. III, sent. 12 ottobre – 31 ottobre 2023, n. 43818)

In tema di violenza sessuale, l’elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all’insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso e comunque prescindendo, nel caso di minori infraquattordicenni, da un consenso, ancorché viziato, o dal dissenso in ogni caso manifestabile.
Con riferimento alle persone dormienti, la giurisprudenza ha affermato il principio per cui integra l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona. Il tentativo di avere un rapporto sessuale senza il preventivo consenso della moglie, separata di fatto, con il compimento di atti repentini, non solo concretizza il reato ma anche l’elemento soggettivo perché l’azione posta in essere è cosciente e volontaria.

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