Sulla c.d. Fiscalizzazione dell’abuso edilizio ed edilizia residenziale pubblica (Consiglio di Stato, sez. II, sent. 15 novembre 2023, n. 9799)

La c.d. fiscalizzazione dell’abuso [ossia, una sanzione alternativa e derogatoria rispetto a quella primaria e a regime che scaturisce dall’accertamento di un abuso edilizio, consistente nella demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, n.d.r.], in caso di intervento eseguito in parziale difformità dal titolo edilizio, può essere richiesta anche dal proprietario incolpevole, cui l’ingiunzione a demolire è stata notificata al solo scopo di preannunciare il ripristino dello stato dei luoghi.
Destinatario esclusivo del provvedimento è, però, il responsabile dell’abuso, ove conosciuto, cui fanno carico anche le spese dell’esecuzione in danno. Inoltre, In caso di edilizia residenziale pubblica, non si applica l’art. 35 del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto l’insistenza sul suolo di un diritto di superficie sposta sul titolare dello stesso le conseguenze degli atti ripristinatori.
Nel caso in cui vi sia una proprietà superficiaria privata al di sopra della nuda proprietà pubblica, come avviene tipicamente per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, se, da un lato, si rafforza la necessità che il Comune presidi l’avvio dell’operazione, fino all’assegnazione delle unità immobiliari abitabili ai singoli aventi titolo; dall’altro, una volta effettuate le assegnazioni, si riverberano sui singoli assegnatari tutti gli obblighi propter rem, quale quello demolitorio.

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