Danno da violazione del diritto all’immagine del minore e onere della prova (Cass. Civ., Sez. III, ord. 24 agosto 2023, n. 25222)

In tema di lesione del diritto alla riservatezza, la pubblicazione dell’immagine altrui è legittima se
ritrae scene di manifestazioni pubbliche (o anche private ma di rilevanza sociale) o altre iniziative
collettive non pregiudizievoli, in cui, tuttavia, l’eventuale immagine possa considerarsi del tutto
casuale ed in nessun caso mirata a polarizzare l’attenzione sull’identità del medesimo e sulla sua
riconoscibilità. Ove, tuttavia, si tratti di minori, l’applicazione dell’art. artt. 97 L. n. 633 del 1941 deve
essere più stringente e coordinarsi con la legge sulla privacy, così che l’acquisizione e la pubblicazione
delle immagini deve ritenersi illecita se non vi sia prova del consenso validamente manifestato al
trattamento di dati personali certamente identificativi del soggetto ritratto. Ciononostante, ai fini
dell’accoglimento della domanda risarcitoria, non si può prescindere dall’accertamento concreto del
pregiudizio risarcibile in quanto nessun danno in astratta ipotesi subito dal minore può essere
ritenuto sussistente in re ipsa.

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