Maternità surrogata e revoca dell’assenso all’adozione da parte del genitore biologico (Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 agosto 2023, n. 25436)

In tema di adozione in casi particolari, disciplinata dall’art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del
1983, l’effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all’adozione da parte del genitore sociale
deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all’interesse del minore, sicché
il genitore biologico può validamente negare l’assenso all’adozione del “partner” solo nell’ipotesi in
cui quest’ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di affetto e di cura nei confronti del nato,
oppure, pur avendo partecipato al progetto di procreazione, abbia poi abbandonato “partner” e
minore. L’effetto ostativo del dissenso dell’unico genitore biologico all’adozione del genitore sociale,
allora, può e deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all’interesse del
minore, secondo il modello del dissenso al riconoscimento.

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